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In Gazzetta Ufficiale il decreto end of waste sui rifiuti inerti

Il nuovo regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali inerti da costruzione e demolizione entrerà in vigore il 26 settembre, sostituendo il decreto 152 del 2022, che era stato oggetto di critiche. I produttori di aggregati recuperati avranno a disposizione 180 giorni per adeguare le proprie autorizzazioni.

In Gazzetta Ufficiale il decreto end of waste sui rifiuti inerti

Il Ministero dell’Ambiente tenta nuovamente di regolamentare il riciclo dei rifiuti inerti con un nuovo decreto firmato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce criteri aggiornati per cui, dopo un adeguato processo di recupero, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione possono essere classificati come ‘end of waste’. Questo significa che i materiali potranno essere considerati prodotti a tutti gli effetti e reimmessi sul mercato, sostituendo così gli inerti naturali. Il nuovo testo abrogherà il decreto ministeriale 152 del 2022, criticato dagli operatori del settore edile e delle infrastrutture, e prevede un periodo di 180 giorni per l’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori di aggregati recuperati.

A meno di due anni dalla sua entrata in vigore, il decreto ‘end of waste’ inerti del 2022, che aveva sollevato numerose proteste per i limiti considerati troppo restrittivi sulla presenza di contaminanti, sarà quindi abrogato. Secondo le imprese del settore del riciclo, tali limiti avrebbero rischiato di bloccare le operazioni degli impianti di recupero, con gravi conseguenze per l'intera filiera. Le critiche sono state accolte anche dal Consiglio di Stato, che aveva invitato il Ministero a rivalutare l’equilibrio e la proporzionalità della normativa. Da qui la decisione del Ministero di collaborare con ISPRA e ISS per rivedere il decreto, introducendo una tabella con limiti di contaminazione differenziati in base alla destinazione degli aggregati recuperati: soglie più elevate per recupero ambientale e riempimenti, e limiti più stringenti per applicazioni avanzate come calcestruzzi e miscele bituminose.

Il nuovo decreto presenta anche altre novità, tra cui l’inclusione dei rifiuti abbandonati da costruzione e demolizione tra i codici ammissibili per la produzione di aggregati recuperati, l’inserimento della norma UNI EN 13108 per la certificazione CE degli aggregati e l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento. Le imprese ritengono che queste modifiche risolvano molte criticità della versione precedente, anche se rimangono alcune problematiche, come l’esclusione dei rifiuti inerti interrati dal riciclo o le limitazioni nell'uso degli aggregati in riempimenti e ripristini. Il Ministero ha comunque previsto un periodo di monitoraggio di 24 mesi per valutare eventuali ulteriori modifiche normative, con l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con i portatori di interesse.

Il regolamento, che entrerà in vigore il 26 settembre, disciplina il riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale, definendo i criteri per cui tali materiali cessano di essere considerati rifiuti dopo operazioni di recupero. Il DM 127 del 28 giugno 2024 stabilisce che gli inerti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengano preferibilmente da demolizioni selettive, e specifica gli usi consentiti per gli aggregati recuperati.

Il provvedimento definisce le responsabilità del produttore, inclusi i requisiti per la dichiarazione di conformità, i metodi di campionamento e le modalità di controllo qualità. Entro settembre 2026, il Ministero valuterà i dati raccolti tramite il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) per eventualmente rivedere i criteri della normativa.

Questa nuova regolamentazione, attesa dagli operatori del settore, mira a superare le problematiche del precedente decreto del 2022, ampliando le possibili applicazioni degli aggregati recuperati e riducendo gli oneri economici e burocratici per le imprese.


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