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RAEE, si del Senato ad aumento deposito raggruppamento R3

Approvato l’emendamento ‘Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento R3’, che prevede l’innalzamento temporaneo dei quantitativi massimi dei RAEE che possono essere accumulati in ogni punto di stoccaggio lungo la filiera (centri di raccolta pubblici e privati, centri di smistamento, impianti di trattamento).

RAEE, si del Senato ad aumento deposito raggruppamento R3

Il bonus TV ha creato un incremento di oltre il 22% della raccolta del raggruppamento R3, che comprende i vecchi televisori mettendo in difficoltà il sistema e gli impianti di trattamento. Era necessario un provvedimento che consentisse di aumentare gli stoccaggi. Il provvedimento, a firma della senatrice Alessandra Gallone, segretario della commissione Ambiente e membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlata, è stato inserito nel “Ristori Ter” e approvato al Senato, ora andrà alla Camera per l’approvazione finale.

Sotto nel dettaglio l’emendamento.

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Articolo 18-bis (em. 18.0.7 (testo 2))

(Disposizioni temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

L'articolo in esame, proposto in sede referente con l'emendamento 18.0.7 (testo 2), prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 inerente TV e Monitor.

Sono consentiti aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta di cui al Codice dell'ambiente in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici (lettera a). Con la lettera b) viene consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, alle condizioni previste e per i soggetti autorizzati indicati dalla disposizione. Il comma 2 consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti previsti dal comma 1, lettera b) nelle medesime aree autorizzate oppure in aree interne al perimetro della ditta, a condizione che queste ultime abbiamo i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell'aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicati nel comma 1, lettera b), non comportano adeguamenti delle garanzie finanziarie (comma 3).

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185. Si tratta del Raggruppamento 3, inerente TV e Monitor.

Il D.M. 25/09/2007, n. 185 del Ministero dell'ambiente ha recato 'Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.' L'Allegato 1 (ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h) reca i Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Nella disposizione ora in esame, si indica la finalità di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di 'promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR (su cui si veda, infra, la ricostruzione dei profili del PNRR), nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti'.

Con la lettera a), sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio i seguenti depositi:

  • oil deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014;
  • oil deposito presso i centri di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, del medesimo decreto legislativo in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici.

La norma asserisce che tale deposito fino al doppio avvenga 'adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 49 del 2014 ha recato l'Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Nell'ambito del Capo II, relativo al Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero, l'articolo 11 citato disciplina il "Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori".

Vi si prevede che i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

In particolare, il comma 2, stabilisce che rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 65 del 2010, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del Codice ambiente o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo Codice o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.

Si rammenta che il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del Codice dell'ambiente e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo Codice, secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del Codice ambiente; b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del Codice dell'ambiente. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Si veda in materia anche il D.M. 31 maggio 2016, n. 121 recante Regolamento circa le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto (ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

L'art. 12 in materia di Raccolta differenziata dei RAEE domestici prevede, al comma 1, che al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni: a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE; b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal decreto legislativo n. 49.

In base al comma 2, la realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le modalità previste dalle disposizioni adottate in attuazione delle richiamate disposizioni del Codice.

Con la lettera b) della nuova norma viene consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tale aumento ha come destinatari i soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208 del Codice dell'ambiente e del titolo III-bis della parte II in materia di autorizzazione integrata ambientale, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13).

Il D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) è previsto nell'ambito degli Allegati alla Parte Quarta, segnatamente dall'Allegato B - Operazioni di smaltimento.

L'R13, relativo alla Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nell'ambito degli Allegati alla Parte Quarta del Codice ambiente, è previsto dall'Allegato C - in materia di Operazioni di recupero.

Si prevede comunque il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018.

L'art. 208 del Codice (decreto legislativo n. 152 del 2006) reca l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, stabilendo, tra l'altro, che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

Nell'ambito del D.L. 04/10/2018, n. 113, l'art. 26-bis ha disciplinato il Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. Si veda anche il D.P.C.M. 27 agosto 2021, recante l'approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

La disposizione di cui alla lettera b) si applica altresì ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni, in materia di procedure semplificate, di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Codice dell'ambiente.

Si rammenta che, nell'ambito delle procedure semplificate, l'art. 214 reca la Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, mentre l'art. 216 del Codice disciplina le Operazioni di recupero.

In tal caso, restano ferme le quantità massime fissate da:

- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4).

Il D.M. 05/02/1998 ha recato la Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

L'Allegato 4 (aggiunto dall'art. 1, D.M. 5 aprile 2006, n. 186) reca al Suballegato 1 la Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1.

Poiché l'Allegato 4 citato in disposizione reca una serie di 'suballegati' (di contenuto tecnico, recanti valori limite), si valuti di chiarire se il richiamo normativo sia riferito al complesso degli allegati riportati, al fine di chiarire la portata della disposizione.

- dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002.

Tale D.M. ha recato il Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

- e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

Il comma 2 consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti previsti dal comma 1, lettera b) della disposizione in parola

  • onelle medesime aree autorizzate
  • ooppure in aree interne al perimetro della ditta a condizione che queste ultime abbiamo i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

Ai sensi del comma 3, le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell'aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicati nel comma 1, lettera b), non comportano adeguamenti delle garanzie finanziarie.

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 208, comma 11, del più volte citato decreto legislativo 152/2006, le garanzie finanziarie richieste per lo stoccaggio dei rifiuti sono specificate dalla Regione, o dall'autorità da essa delegata, sono prestate a favore della Regione o dell'autorità stesse e devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto. Tra i riferimenti normativi in materia, si segnala Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 con la quale il Ministero dell’Ambiente ha adottato nuove Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, che individuano nel dettaglio e con taglio pratico percorsi utili per prevenire e gestire eventuali situazioni critiche, nonché le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti datate luglio 2021.

I RAEE nel PNRR

In materia di degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, richiamata nelle 'finalità' indicate dalla disposizione in esame, va evidenziato che la Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare, ha previsto, coerentemente con il piano d'azione per l'economia circolare e il quadro normativo dell'UE, che è in corso di revisione e aggiornamento la strategia attualmente esistente. La nuova strategia nazionale integrerà nelle aree di intervento tra gli altri l’ecodesign, ecoprodotti, e si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della strategia nazionale farà parte anche il nuovo sistema di tracciabilità che consentirà anche di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione degli illeciti.

Come traguardo al 30.06.2022, si indica nel PNRR l'entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare. Al riguardo, con il comunicato del 2 dicembre 2021 il MITE ha reso noto che si è conclusa il 30 novembre la consultazione pubblica sulla strategia nazionale per l’economia circolare avviata dal Ministero della transizione ecologica il 30 settembre scorso e che “le proposte e le considerazioni saranno oggetto di valutazione da parte del MITE che ha tempo fino al 30 aprile prossimo per predisporre il documento conclusivo, tenendo conto dei contributi pervenuti.

Si segnala che tra le misure previste dal PNRR in materia di economia circolare in particolare vi sono gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti (M2-C1.1-I.1.1), quantificati in 1,5 miliardi di euro, nonché la linea di investimento dedicata a progetti "faro" di economia circolare (M2-C1.1-I.1.2) a cui sono destinati 600 milioni di euro. Sono inoltre considerati, quali elementi del PNRR cruciali per il settore in questione, la nuova strategia nazionale per l'economia circolare e il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che ci si propone di adottare appunto entro giugno 2022. Per informazioni al riguardo, si veda anche la relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021.

Per approfondimenti, si veda il dossier nonché il tema web a cura della Camera.

Alla luce delle tempistiche delineate dal PNRR e dei relativi obiettivi in materia di economia circolare, si valuti quanto delineato dalla disposizione in esame circa misure 'straordinarie e temporanee' per la gestione dei rifiuti in rilievo, che sono previste come valevoli per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.


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