Le Autorizzazioni Ambientali
Dal 1° gennaio 2016 Arpa Emilia-Romagna e i servizi ambiente delle Province sono confluiti nella nuova “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”, Arpae, in applicazione della legge regionale 13/2015, che a sua volta rispondeva alle richieste della legge 56/2014 (legge Delrio), che aveva segnato l’avvio del processo di superamento delle Province.
Beatrice Anelli - P.O. Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni PARMA.
La legge 13 affida ad Arpae non più solamente compiti di monitoraggio, vigilanza, controllo, ma anche le attività autorizzatorie di competenza dei Servizi ambiente delle Province.
L'Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia‐Romagna (Arpae) è operativa dal primo gennaio 2016. Mediante la Struttura Autorizzazioni e concessioni (SAC), Arpae oggi adotta i provvedimenti di: concessione per l´utilizzo delle risorse idriche minerali e termali, autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.), autorizzazioni uniche ambientali (A.U.A.) e settoriali, per installazione/esercizio di impianti di produzione di energia, linee elettriche, metanodotti, depositi di olii minerali e GPL, nonché per la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati. Inoltre, gestisce i procedimenti conseguenti alle sanzioni
amministrative irrogate. Assicura le istruttorie relative a VIA, VAS e VALSAT. Esercita le funzioni previste dalla legge in materia di import‐export di rifiuti e di polizia mineraria.
I temi ambientali con procedimenti amministrativi:
- Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
- Valutazione Ambientale Strategica - VAS
- Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC
- Autorizzazione Unica Ambientale - AUA
- Emissioni in atmosfera
- Scarichi idrici
- Rifiuti
- Bonifica siti contaminati
- Acque minerali e termali
- Utilizzazione agronomica effluenti zootecnici/digestato e fanghi di depurazione
- Energia
CAMPO OPERATIVO
- Aria
- Acqua
- Rifiuti
- Energia
- A.I.A.
- VIA e
- Screening
SCARICHI DI ACQUE REFLUE
NORMATIVA NAZIONALE
(D.Lgs. 152/99) - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che alla Parte Terza, disciplina la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche.
D.M. 185/2003 – (D.M. 2 maggio 2006) “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”.
NORMATIVA REGIONALE e PROVINCIALE (di Parma)
D.G.R. 1053/2003 (Pubblicata sul BUR n. 88 del 24/06/2003) “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006 (Pubblicate sul BUR n. 49 del 15/03/2005 e n. 9 del 19/01/2007) – Gestione acque meteoriche e linee guida;
Regolamento Regionale n. 1 del 28.10.2011 (Pubblicato sul BUR n. 161 del 28/11/2011) – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
P.T.A. Regione Emilia-Romagna (Deliberazione Assemblea Legislativa n. 40 del 2005);
Norme della “Variante Acque” al P.T.C.P. (Approvata con D.C.P. n. 118 del 22.12.2008)
Definizione di scarico
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 74, lett. ff) e gg)
ff) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114 (Dighe)
gg) Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
NORMATIVA NAZIONALE
D.Lgs.152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che alla Parte Quinta, disciplina la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.
NORMATIVA REGIONALE
DGR 2236 del 28/12/2009 (Pubblicata sul BUR n. 13 del 04/02/2010) “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga, ai sensi dell’art. 272 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. N. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale””;
DGR 1769 del 22/11/2010 (Pubblicata sul BUR n. 122 del 02/12/2010) “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell’art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”;
DGR 335 del 14/03/2011 (Pubblicata sul BUR n. 56 del 13/04/2011) ”Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. e approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06”;
Delibera di Assemblea Legislativa N. 51 del 26/07/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabile eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica” (Pubblicata sul BUR n. 123 del 05/08/2011);
DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impianti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas” (Pubblicata sul BUR n. 164 del 09/11/2011);
DGR 1496 del 24/10/2011 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 – Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”” (Pubblicata sul BUR n. 164 del 09/11/2011);
DGR 1498 del 24/10/2011 “Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” – Approvazione di una direttiva alle Province per l’esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie” (Pubblicata sul BUR n. 164 del 09/11/2011);
DGR 1497 del 24/10/2011 - “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale e s.m.i. (Pubblicata sul BUR n. 177 del 07/12/2011).
DGR 1681 del 21/11/2011 - “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V, del Dlgs 152 e smi” (Pubblicata sul BUR n. 177 del 07/12/2011);
DGR 362 del 26/03/2012 – “Attuazione della D.A.L. 51 del 26/07/2011 – Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per impianti di produzione di energia a biomassa” (Pubblicata sul BUR n. 62 del 12/04/2012)
DGR 855 del 25/06/2012 – “Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt
DGR 968 del 16/07/2012 – “Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 – Modifica degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte II, dell’Allegato IV alla Parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e approvazione del modulo per la domanda di adesione”.
DGR 995 del 16/07/2012 – “Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/2009 – Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per le linee trattamento fanghi connesse ad impianti depurazione acque”.
DGR 1802/2013 del 02/12/2013 - “Approvazione accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria”.
DETERMINAZIONI PROVINCIALI a seguito delle DGR regionali
Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/02/2010 “D.Lgs.152/06 – Parte Quinta – art. 272 comma 2 – autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta così come modificati dalla DGR 2236/2009” con cui si è provveduto al rilascio dell’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 recependo le direttive contenute nella DGR 2236/2009 quali parti integranti dell’autorizzazione stessa;
Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 10/05/2011 “D.Lgs.152/06 – Parte Quinta – Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/02/2010” con sono stati aggiornati gli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/02/2010, in particolare è stato modificato l’Allegato 4 con l’introduzione di nuove tipologie di impianti da autorizzare con procedura semplificata ed è stato introdotto l’Allegato 2E (modulo di domanda di adesione alla Det.N. 570/2010 e s.m.i. specifico per gli Impianti termici civili con potenza termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt);
Determinazione Dirigenziale n. 3426 del 07/12/2011 “D.Lgs.152/06 – Parte Quinta – Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/02/2010” - con sono stati aggiornati gli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/02/2010, in particolare è stato modificato l’Allegato 4 con l’introduzione di nuove tipologie di impianti/attività da autorizzare con procedura semplificata.
Determinazione Dirigenziale n. 3622 del 23/12/2011 “D.Lgs.152/06 – Parte Quinta – Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/02/2010” con sono stati aggiornati gli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/02/2010, in particolare è stato modificato l’Allegato 4 con l’introduzione di una nuova tipologia di attività da autorizzare con procedura semplificata;
Determinazione Dirigenziale n. 3623 del 23/12/2011 “D.Lgs.152/06 – Parte Quinta – Recepimento della DGR 1497/2011 ed approvazione della modulistica per la procedura ordinaria” - con cui sono stati introdotti l’Allegato A (modulistica procedura ordinaria) e l’Allegato B (modulistica in caso di emissioni di COV);
Determinazione Dirigenziale n. 1213/2013 del 04/06/2013 – “D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta – Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale N. 570 del 22/02/2010”;
NORMATIVA PROVINCIALE
Delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 – Approvazione del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria.
Delibera di Consiglio Provinciale n. 10/2014 del 20/02/2014 – “Atto d’indirizzo tecnico territoriale in merito alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e autorizzazione unica ambientale relativamente agli allevamenti e alle linee trattamento fanghi degli impianti di depurazione”.
Percorsi autorizzativi
La maggior parte degli impianti/attività generano emissioni in atmosfera. Tali emissioni possono essere convogliate, diffuse o fuggitive.
Dal punto di vista del percorso autorizzativo gli impianti/attività che generano emissioni possono distinguersi in:
- Impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
- Impianti ed attività che necessitano di essere autorizzati con procedura semplificata;
- Impianti ed attività che necessitano di essere autorizzati in atmosfera con procedura ordinaria.
Particolari tipologie di procedure semplificate (lavasecco, impianti termici civili, allevamenti, linee fanghi)
Esempi su principali tipologie di attività presenti sul territorio (caseifici, prosciuttifici, ...)
Rapporto con l’A.U.A.
DPR 160/10 - SUAP
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
art. 2 comma 1: “Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;
art. 2 comma 4: “Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Durata dell’autorizzazione:
• Procedura ordinaria: validità 15 anni solo per nuovo/trasferimento/rinnovo;
• Procedura semplificata: validità 10 anni – non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
CASO PARTICOLARE - Disposizioni transitorie e finali (art. 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). I gestori degli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati ai sensi del DPR 203/88 in data successiva al 31 dicembre 1999 devono presentare domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 dicembre 2015. La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza dell’autorizzazione.
Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.
NORMATIVA NAZIONALE
DPR 13 marzo 2013 n. 59 (G.U. n. 124 del 29.05.2013) – “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Circolare Ministeriale prot. 0049801/GAB del 07/11/2013 – “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’A.U.A. nella prima fase di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
DPCM 8 MAGGIO 2015 – “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.
DGR 2204 del 21/12/2015 – Approvazione del modello per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08.05.2015)
L’AUA è una autorizzazione alla gestione di impianti esistenti.
L’AUA si applica a:
a) le Piccole e Medie Imprese (PMI);
b) tutti gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Non si applica, inoltre, ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora la VIA comprenda e sostituisca le autorizzazioni in materia ambientale. Infatti la VIA è, in sostanza, una autorizzazione che concerne la realizzazione di nuovi progetti (va tenuto conto, inoltre, che la VIA e l’AIA sostanzialmente riguardano gli stessi impianti).
Questa disposizione sottolinea che l’obbiettivo principale della norma è la semplificazione.
Quindi a regime ci saranno, in sostanza, come autorizzazioni ambientali alla gestione di impianti solo AUA e AIA nonché le autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e gestione di rifiuti (che già riconducono ad un procedimento unico le diverse autorizzazioni). L’AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio.
I gestori di impianti possono non avvalersi di AUA nel caso si tratti di attività soggette esclusivamente a “Comunicazione”, anche cumulativamente. In questo caso l’Autorità competente rimane quella prevista dalle vigenti norme settoriali. L’AUA può essere richiesta solo dopo esito positivo della Procedura di verifica (screening), cioè dopo esclusione da sottoposizione a VIA.
L’AUA sostituisce i seguenti provvedimenti:
- Autorizzazione agli scarichi idrici;
- Comunicazione preventiva utilizzazione agronomica effluenti;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o Nulla osta per l’inquinamento acustico;
- Autorizzazione all’utilizzo di fanghi da depurazione;
- • Comunicazioni in materia di rifiuti.
Le Regioni o Province autonome possono integrare l’elenco dei provvedimenti sostituiti.
I titoli abilitativi in materia ambientale interessati sono di seguito elencati:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- comunicazione preventiva di cui all´articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l´utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- autorizzazione generale di cui all´articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all´articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre1995, n° 447;
- autorizzazione all´utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all´articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.
Con DGR 2204 del 21 dicembre 2015 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la modulistica da utilizzare per le richieste nell´ambito di procedure AUA.
L’AUA contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa per gli atti che sostituisce e definisce modalità di autocontrollo, ove previste. Nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose (di cui all’art.108 del D. Lgs. n. 152 del 2006) i gestori degli impianti devono presentare ogni 4 anni una comunicazione contenente gli esiti degli autocontrolli alla Autorità competente (la Provincia, o la diversa autorità indicata con legge regionale) che può aggiornare l’AUA.
L’AUA è il provvedimento rilasciato dal SUAP. L’Autorità competente è la Provincia, o la diversa autorità indicata con legge regionale, competente al rilascio dell’AUA che confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP, ora ARPAE SAC. Qui va rilevato che disposizioni normative non sono chiarissime. Vi è qualche aporia almeno lessicale.
Va inoltre sottolineato che queste disposizioni comportano, per alcune materie ed in modo diverso da Regione a Regione, un immediato trasferimento (dalle Regioni e dai Comuni) di competenze alle Province.
La normativa di riferimento, la modulistica ed informazioni più dettagliate sono disponibili sul Portale di ARPAE www.arpae.it